La violenza maschile sulle donne non si è arrestata neanche durante l’isolamento imposto dal Governo nei mesi di marzo e aprile 2020 per contenere la pandemia da Covid 19. La relazione della Commissione del Senato contro il femminicidio, presieduta da Valeria Valente, pubblicata il 2 luglio 2020, riferisce dati sconcertanti. Durante il lockdown, e precisamente nei mesi gennaio-maggio 2020, gli assassini delle donne sono addirittura aumentati rispetto allo stesso periodo del 2019: dal 57 al 75 per cento. Sono avvenuti nelle case, in famiglia. Una strage costante, inarrestabile, picco tragico di una condizione sociale e culturale che pretende le donne sottomesse ai dettati maschili pena la violenza: psicologica, fisica, economica. Alcun quotidiano nazionale ha dato notizia dei dati emersi dalla relazione della commissione parlamentare.
Giova allora segnalare il libro curato da Teresa Manente La violenza nei confronti delle donne – dalla Convenzione di Istanbul al ‘Codice Rosso’ (G.Giappichelli Editore), nel quale si riassumono e indicano gli strumenti di protezione, le possibilità di accesso alla giustizia e del risarcimento del danno.
Teresa Manente è avvocata penalista del foro di Roma, campana di nascita. E’ di Castellabate. Del Cilento possiede la visione del mare visto dall’alto, una consapevolezza potente che determina scelte: o resti a contemplare la magnificenza oppure scendi a valle, a riva a prenderti gli schiaffi del mare quando tempesta. E fu tempesta quando per le strade raccolse firme per la presentazione della prima legge di iniziativa popolare sulla violenza sessuale. Scrive che venticinque anni fa, quando cominciò a difendere le donne vittime di violenza, e si presentava in Tribunale come parte civile, “era una sfida continua”.
Fino a soli dieci anni fa nelle aule dei Tribunali la parte civile non aveva il posto a sedere fra i banchi della difesa. Teresa per prendere parola doveva letteralmente togliere il microfono dalle mani delle altre parti. Doveva imporsi. Non faceva altro che esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa, previsti dal codice di procedura penale dal 1989, fra risolini e sogghigni. La parte civile, in un qualunque processo ma soprattutto in un processo di violenza, serve a far entrare nel processo la parte lesa. E’ la sua voce.
Ha attuato quella che viene definita “pratica femminista del processo”. Che cosa significa? Ha significato sostituire l’individualismo e il protagonismo che caratterizza il modello maschile nel campo del diritto in favore di una dimensione collettiva. Portare nei tribunali la violenza maschile, nominarla nelle sue molteplici sfaccettature, attestarla come «manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali fra i sessi». Così la definisce la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993. La dimensione collettiva, la presenza in aula delle operatrici dei centri antiviolenza, questa è la pratica femminista nel processo di violenza: aiuta e dà forza alla parte lesa, schiacciata da una procedura limitata alla norma del ‘Buon Comportamento” destinata sia all’avvocata di parte civile che alla parte lesa. Mantenersi nei ranghi, insomma: sottomesse l’una e l’altra nelle aule dei Tribunali. Buon comportamento ossia non alzare la voce, metti la camicetta col merletto e una gonna, lunga. Tieni gli occhi bassi.
Buon comportamento quando ti hanno stuprata?
L’apertura dei centri antiviolenza è stata la leva per cominciare a scardinare quella pratica processuale che si rifaceva esclusivamente alle testimonianze degli imputati. Le testimonianze accolte, le storie come si dice, il racconto minuzioso delle vicende private e processuali sono state denunce alle autorità preposte. Grazie a quelle si sono avviate riforme legislative «coerenti con le esigenze concrete delle donne» ma soprattutto in linea con il percorso teorico portato avanti da organismi internazionali. «Un percorso non sempre lineare, per la visione paternalista alla base della risposta pubblica » in Italia.
Il libro La violenza nei confronti delle donne – dalla Convenzione di Istanbul al ‘Codice Rosso’ si sviluppa nella cornice della Convenzione di Istanbul, tutt’ora la più forte e autorevole disposizione, recepita in Italia nel 2013, per il recepimento degli obblighi di dovuta diligenza almeno in sede processuale. E si attualizza con le norme del cosìddetto Codice Rosso, appellativo coerente con la percezione emergenziale tutta italiana della questione, approvata dalla precedente legislatura.
Con gli apporti fondamentali di Ilaria Boiano, Rossella Benedetti, Marta Cigna. Avvocate. Ne hanno viste di tutti i colori. Ognuna ha approfondito gli aspetti legati alle evoluzioni del diritto, alle sue insidie. Analizzano e forniscono un vademecum per gli strumenti di protezione e gli inadempimenti. Citano le sentenze, con lavoro certosino hanno costituito una banca dati di casi e di precedenti. Prediligendo i casi felici di applicazione delle norme e tralasciando gli obbrobri, indicano i precedenti positivi cui fare riferimento.
Su tutto il libro, impera l’avverbio ‘astrattamente’. Teresa Manente lo scrive tranquillamente, con coscienza. Astrattamente l’impianto legislativo italiano consente il pieno accesso alla giustizia delle donne vittime di violenza maschile. Astrattamente avviene il recepimento degli obblighi internazionali. Astrattamente si accede agli strumenti di protezione.
In effetti astrattamente le donne esistono in Italia. Il Ministero degli Interni non le riconosce nemmeno sulle carte d’identità.
Maria Tiziana Lemme