E’ legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta di trasferirsi nella sede distaccata
RISPONDE
Avv. Stefania Fabbricatore
Un assiduo lettore chiede alla Redazione del Sudonline sportello legale se il datore di lavoro vuole trasferirlo in una sede distaccata dell’azienda e lui si rifiuta che gli puo’ succedere ?
Caro Lettore la situazione che prospetta è stata analizzata da parecchi Tribunali che hanno valutato e fatto Giurisprudenza come sempre altalenante, ma oggi a mettere chiarezza sulla questione è intervenuta la Cassazione che in una recentissima sentenza la 10468/2015 del 21 maggio 2015 ha chiarito che in caso di diniego di volersi trasferire si puo’ arrivare anche al licenziamento.
la Cassazione spiega infatti che , il lavoratore non puo’ “legittimamente rifiutarsi di adempiere l’obbligo di prendere servizio presso il luogo del distacco e rendere la prestazione lavorativa nei termini in cui questa gli era stata richiesta, stante a) il potere gerarchico del datore di lavoro, b) la sussistenza a suo carico dell’obbligazione principale di pagamento della retribuzione e, per contro, c) quella principale del lavoratore di rendere la prestazione lavorativa”.
Nel caso di specie se Lei come lavoratore ritiene che il trasferimento possa comportare anche una dequalificazione delle sue mansioni , deve rivolgersi subito e senza indugio ad un Legale esperto di diritto del lavoro , in quanto il suo comportamento di rifiuto netto , di per se costituirebbe una forma non voler eseguire la prestazione lavorativa e questa configurerebbe una inammissibile forma di autotutela.
Il lavoratore infatti , se vuole far valere i propri diritti ha una serie di obblighi da rispettare che vanno dallo stragiudiziale al giudiziale nella parte finale. Ovvero puo’ rivolgersi alla propria tutela sindacale , può rivolgersi alla mediazione in campo del lavoro chiamando il datore innanzi o un ente abilitato dal Ministero della Giustizia o davanti l’UPLMO competente ( Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione ) ed in fine può tutelarsi agendo in giudizio e non certo rifiutandosi di eseguire la prestazione richiestagli.
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