di Giuseppe Brandi (avvocato)
Nel variegato “mondo del non profit” ci sono tantissime realtà associative che per godere del regime fiscale agevolato, dietro il paravento di attività di utilità sociale, esercitano esclusivamente attività commerciali. Ma i r8imedi per distinguere il grano dal loglio ci sono. Eccoli, ampiamente esposti dall’avvocato Giuseppe Brandi, esperto del settore.
Innanzitutto,ì va ricordato che la natura non lucrativa e le finalità solidaristiche e di utilità sociale non precludono a tali realtà associative lo svolgimento di attività commerciali e/o produttive (es. vendite occasionali, cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, somministrazione di alimenti e bevande, etc.), purché siano svolte in modo secondario, marginale e comunque strumentale allo scopo istituzionale per il quale sono state costituite.
In particolare, per le associazioni riconosciute e non riconosciute, l’articolo 143 del D.P.R. 917/86 (TUIR), stabilisce che non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti tra quelle previste dall’articolo 2195, C.c. (attività industriale, bancaria, assicurativa, etc.), rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione, cioè senza conseguire utili.
Qualora la specifica attività sia svolta in conformità ai requisiti richiesti dal citato articolo 143 allora essa è da considerarsi attività non commerciale.
Ciò precisato, sono davvero tante le false realtà non profit che hanno come unico scopo quello di evadere il fisco, godere di sconti e agevolazioni o, ancor peggio, di sottrarre sovvenzioni pubbliche destinate al “vero” non profit. E proprio in un’ottica di prevenzione e contrasto all’evasione, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16 del 28.04.16, ha dettato la nuova strategia che punta a rivoluzionare i controlli fiscali anche nell’universo non profit.
Tra le sfide l’Amministrazione raffinerà sempre di più la qualità dei controlli, evitando lo spreco di energie in contestazioni puramente formali o di ammontare esiguo, concentrandosi preferibilmente su concrete e rilevanti situazioni di rischio.
Massima attenzione sarà riservata al Terzo settore, per la salvaguardia delle attività di particolare rilevanza sociale, come quelle rivolte alla cura di anziani e persone svantaggiate, ovvero dedite alla formazione sportiva dei ragazzi.
L’azione di controllo si concentrerà, quindi, sul contrasto alle false realtà non profit, ossia dei soggetti che, pur dichiarando uno scopo non lucrativo, operano sul mercato svolgendo di fatto attività commerciale, oppure prendono parte a fenomeni di frode in campo immobiliare o di false fatturazioni.
Né va dimenticato il danno, soprattutto in termini di concorrenza sleale, che i falsi enti non commerciali producono a chi invece il rischio di impresa lo assume in toto e paga anche le tasse.
La Giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte ribadito che chi opera nel settore del volontariato celando l’attività d’impresa compie un atto di concorrenza sleale, ovvero compie un fatto illecito che potrebbe determinare per il suo autore una condanna al risarcimento del danno, in favore di quanti, invece, hanno operato nel settore d’impresa di riferimento nel rispetto della legge.
È ovvio, infatti, che coloro che operano nel settore commerciale di riferimento usufruendo d’indebite agevolazioni fiscali, si pongono in una posizione di vantaggio rispetto agli antagonisti del mercato, in quanto affrontano costi minori e di conseguenza possono offrire ingiustamente sul mercato prodotti e/o servizi che abbiano un prezzo migliore rispetto ad altri che rispettano le regole del mercato.
Ma, con particolare riferimento all’incidenza del costo del lavoro sul costo totale del prodotto o servizio offerto, si pone anche in una posizione di vantaggio rispetto ai competitori, chi sotto le mentite spoglie del volontariato celi un vero e proprio rapporto di lavoro; ad es. volontario assunto e retribuito con un compenso che superi il mero rimborso spese.
Significativa sul punto è la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 21.05.2008, Sent. n. 12964/08 – derivante da un controllo dell’Inps – la quale, prendendo in esame il caso di un’associazione di volontariato che svolgeva servizi di vigilanza di musei e altre strutture per conto di un Comune e retrocedeva l’80% di quanto incassato ai singoli volontari, mediante la formula del “rimborso spese forfetario” parametrato alle ore di servizio prestato, ha affermato il seguente principio: “Un rapporto di lavoro può essere dissimulato da un rapporto di volontariato, a seconda del suo atteggiarsi in fatto”.
Inoltre, dato che: “l’attività del volontario è per sua natura gratuita (…) la corresponsione di un compenso oltre il mero rimborso spese comporta che l’attività in questione non sarà più di volontariato, ma dovrà essere altrimenti definita. Non è sufficiente il “nomen juris” di volontario per escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro, ma la qualificazione giuridica di volontario discende dalla spontaneità e gratuità della prestazione”.
In tal caso, quindi, troverà ingresso la disciplina giuslavoristica e l’associazione simulatrice sarà, tra l’altro, tenuta a regolarizzare il rapporto di lavoro dell’aderente all’associazione, nonché a provvedere alla sua copertura previdenziale presso l’Inps e a quella assicurativa presso l’Inail.
Per un monitoraggio più efficace sarebbe utile il tanto atteso “Registro Unico” nazionale per i soggetti del Terzo settore, oggi divisi in una miriade di elenchi specifici: a) l’Elenco degli enti che compilano il modello EAS, l’Elenco degli enti beneficiari del 5 per mille, l’Anagrafe delle ONLUS, tenuti presso l’Agenzia delle Entrate; b) il Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, APS, presso il CONI; c) l’Elenco delle Organizzazioni non governative (ONG); d) i Registri e/o gli Albi regionali delle Organizzazioni di volontariato, ODV, delle Associazioni di promozione sociale, APS e delle Cooperative sociali; d) l’Elenco delle scuole non statali; e) l’Albo degli enti di previdenza; f) l’Elenco delle Fondazioni bancarie; g) l’Elenco delle organizzazioni antiracket e antiusura; h) l’Elenco degli Enti ecclesiastici tenuti dalla CEI; i) il Registro delle Persone giuridiche nazionali presso il Ministero dell’Interno-UTG; l) i Registri delle istituzioni sanitarie, presso il Ministero della Salute, etc.
Attendiamo, pertanto, con fiducia che il Governo in attuazione della Legge 06.06.2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, adotti anche tale “Registro Unico del Terzo Settore”.
In conclusione, alla luce degli intensificati controlli degli ultimi anni della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate chi rischia maggiormente?
Rischia chi non rispetta regole fondamentali come il divieto di distribuire gli utili o l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe.
Rischiano anche quelle realtà nelle quali non esistono rendiconti e gli organi amministrativi non sono eleggibili.
L’azione dei verificatori (fiscali ed amministrativi) è inizialmente diretta all’accertamento della sussistenza della documentazione come i certificati di attribuzione del codice fiscale e della partita iva, la copia del modello EAS, il certificato di iscrizione ai vari registri, l’atto costitutivo e lo statuto, l’esistenza dei libri sociali, il bilancio, le eventuali licenze, la documentazione contabile, ecc., dopodiché l’attività viene rivolta al controllo degli aspetti operativi, quali il rinnovo del Consiglio Direttivo, le delibere di tale Consiglio in materia di spese, di programmi di attività, di accettazione delle domande di ammissione dei soci, le modalità di convocazione delle assemblee ed il coinvolgimento effettivo dei soci alla vita dell’associazione.
A tal fine, si ricorda che non sono previste formule sacramentali per la convocazione dell’assemblea, purché vengano rispettati standard minimi che garantiscano il raggiungimento della prova in ordine all’invio dell’avviso di convocazione, spesso elusi surrettiziamente da quelle associazioni che per allontanare gli associati dalla vita associativa, pubblicano ad esempio le convocazioni in bacheche dove nessuno può vederle.
Ad oggi, le indagini condotte anche mediante l’incrocio dei dati dell’anagrafe tributaria con i controlli su internet dove sono state scoperte pubblicità, recensioni e opinioni dei fruitori, ovvero mediante l’incrocio dei dati delle associazione controllate con l’avvenuto rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di attività specifiche (ad es., le autorizzazioni Asl per somministrare alimenti e bevande), hanno mostrato un’attività “sociale” inquinata dalle finte realtà non profit: circoli privati che forniscono a un ristretto numero di “associati” prestazioni alberghiere di alto livello, finte associazioni che gestiscono discoteche, ristoranti con una vasta clientela e palestre esclusive attrezzate come una spa, con vasche per l’idromassaggio, saune etc.; ma anche associazioni sportive costituite solo per emettere fatture false, per non parlare poi di quei truffatori che raggirano i potenziali donatori creando a questo scopo false associazioni benefiche.
Tali soggetti investono nella forma associativa al solo scopo di eludere il fisco; ad esempio, si costituisce un’associazione enogastronomica e culturale, con tanto di statuto che si prefigge lo scopo di valorizzare la cultura del mangiare e del bere del territorio, con il sotteso intento di aprire un ristorante, così eludendo accuratamente gli adempimenti legati all’apertura di una società, come l’obbligo d’iscrizione alla Camera di Commercio (risparmiando la relativa tassa annuale), il pagamento dell’Irap (imposta sull’attività produttiva), dell’Ires (imposta sul reddito delle società), e usufruendo magari del regime fiscale agevolato previsto per le associazioni (Legge 398/91). Simulacri di organismi sociali, privi di vita associativa, senza alcuna rendicontazione delle entrate e delle uscite e soldi usati come propri dai gestori.
In questo variopinto scenario, si contano centinaia di migliaia di istituzioni e organizzazioni, circa 4,8 milioni di volontari, 681 mila dipendenti, 271 mila lavoratori esterni e 6 mila lavoratori temporanei (dati Istat: Censimento delle Istituzioni Non Profit – 2011), a sostegno del febbricitante welfare italiano.
Da qui l’importanza di distinguere tra le associazioni, per evitare il rischio di beneficiare chi non ne ha diritto e negare sostegno a chi realmente persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale.