Un assiduo lettore chiede alla Redazione se serve che l’amministrazione Condominiale per nominare un Avvocato debba munirsi di una autorizzazione assembleare.
Egregio lettore ,
La Legge condominiale sta attraversando un periodo di grande evoluzione Giurisprudenziale che passa dalla Mediazione al Contenzioso nei Tribunali e finisce spesso ad ascoltare le disposizioni della Cassazione.
In particolare esaminiamo la problematica che Lei pone e che rientra nelle questioni di “ difetto di rappresentanza processuale da parte dell’amministratore “ .
Nel caso pratico- Lei ci racconta- l’amministratore ha conferito il mandato difensivo ad un avvocato di sua fiducia, senza alcuna delibera assembleare che a ciò lo autorizzasse e senza alcuna ratifica successiva
A chiarire le facoltà concesse dalla legge all’amministratore nell’esercizio dei suoi poteri è stata proprio pochi giorni fa la Cassazione, con la sentenza n. 8309 pubblicata il 23 aprile 2015, enunciando un preciso e dettagliato orientamento in base al quale non occorre una delibera dell’assemblea condominiale per la nomina di un difensore, per cui l’amministratore può incaricare un avvocato di fiducia senza bisogno di alcuna autorizzazione, né preventiva, né successiva.
La Suprema Corte ( Cassazione ) rafforzando i principi stabili nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1451/2014; Cass. n. 27292/2005), ha ricordato che l’amministratore, nell’esercizio dei suoi poteri di rappresentanza processuale ad agire e a resistere non ha bisogno di alcuna autorizzazione dell’assemblea, cosa che peraltro è perfettamente rispondente alla ratio della recente riforma condominiale che ha ampliato la sfera delle competenze e delle responsabilità dell’amministratore stesso. Per tali ragioni caro lettore sembra che in tema di condominio negli edifici, l’amministratore possa resistere all’impugnazione della delibera assembleare e possa gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità della già richiamata autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacché l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientrano fra le attribuzioni proprie dello stesso.
L’unica cosa che può fare in sua tutela qualora riscontrasse un forte dissenso di fronte alla scelta di affrontare una causa dove non è d’accordo è di ricorrere all’atto di dissenso rispetto alle liti .
Lo stesso é previsto dall’ all’art. 1132 c.c. che chiaramente indica “Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Si deve però tener presente che nel caso in cui l’esito della lite sia stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio sarà ugualmente tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”.