Una lettrice ci chiede “che prove cliniche occorre procurarsi per dimostrare lo “ Stalking “ .
RISPONDE Avv. Stefania Fabricatore
Per rappresentare il “crimine” ( oramai non si puo’ quasi piu’ parlare di semplice reato ) di stalking è essenziale che gli atti oppressori ricadano sulla tranquillità pace e serenità psicologica della vittima, non essendo indispensabile verificare il cosi’ detto “ disagio psichico” e il perdurante stress con certificati clinici , rientrando la constatazione di uno “stato patologico” nel diverso reato di lesioni.
Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 20531 del 19 maggio 2014, valutando ingiustificabile il ricorso di un uomo avverso la conferma in appello della condanna a 8 mesi e 10 giorni di reclusione per il delitto di cui all’art. 612-bis c.p., per atti persecutori commessi ai danni dell’ex convivente e del suo nuovo compagno che adduceva non ci fossero documenti clinici a provare lo stato di stress da lui provocato con comportamenti documentati.
Le molestie ( ovvero fastidi disturbi tormenti … continui e costanti ) gli inseguimenti in auto o a piedi e le minacce poste in essere dall’imputato costituiscono, per la Corte, operosità persecutorie idonee a provare il reato, avendo dato luogo ad un permanente stato di ansia e paura nella/e vittima/e . La Paura , preoccupazione , trepidazione per la propria incolumità e per quella del nuovo compagno/a che portino a quel comportamento estremo di dover mutare le proprie abitudini di vita , è soddisfacente, secondo la Cassazione , a valutare che non sia necessario evidenziare le cosi dette “ tracce cliniche di detto disagio”.
Nello specifico, richiamando la recente giurisprudenza in materia, la Suprema Corte penale ha chiarito come ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 612-bis c.p. “non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori, abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612‐bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica”.
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