Alcuni lettori hanno contattato la redazione di www.ilsudonline.it per chiedere chiarimenti circa i danni risarcibili nei casi di “Malasanità”
La cosiddetta “Malasanità” ed il risarcimento danni a questa connesso riguarda un gruppo ampissimo di casistiche importanti da sapere e che vanno da:
– Decesso del paziente internato in reparto Psichiatria; – Lesioni durevoli la cui causa è da rinvenirsi in un errore medico o nel trattamento, nella cura e nelle terapie di malattie rare; – Danno da malattia non individuata o diagnosticata male;
– Danno da chirurgia estetica; – Danno da errore in chirurgia generale od ortopedia; – Lesioni alle terminazioni nervose o al nervo motorio durante le operazioni all’ernia del disco; – Prescrizione di accertamenti non idonei; – Danni alla madre durante il parto od anche al nascituro; – Rottura di apparati dentali o protesi durante l’intubazione; – Lifting: cicatrici grossolane, eccessiva od insufficiente tensione cutanea e presenza di asimmetrie dentistiche; – Lesioni al midollo spinale dovute alla non immobilizzazione della colonna vertebrale; – Omessa diagnosi di malformazione del feto, cd. nascita indesiderata … E purtroppo tante altre forme ancora!
Tutti i giorni su quotidiani, tv e radio si sentono problematiche inerenti la Malasanità Ospedaliera generica che va dalla mancanza di posti letto al ritardo delle analisi e dei controlli in pronto soccorso sino ai casi più gravi di decesso dei degenti.
E’ un diritto dovere dei pazienti tutelarsi contro i danni subiti direttamente connessi a fatti causati da errore medico ai quali deve seguire il giusto e corretto ristoro.
È corretto conoscere e comprendere i nostri diritti ed obblighi laddove possiamo chiedere il risarcimento del danno per colpa derivante dalla mancata prestazione di un servizio sanitario dovuto, o dal ritardo dello stesso imputabile ai tempi biblici di attesa non giustificabili in presenza di urgenze, od ancora dal medico incapace che per colpa o negligenza commette un errore.
È doveroso, dunque, avanzare in qualità di Avvocato un aiuto alle parti che però devono fare attenzione a non cadere nell’errore di voler per ogni minima problematica ricorrere alle vie legali con lo scopo di essere risarciti.
E’ per questo che occorre un Avvocato,appunto, abile esperto e specializzato che in modo idoneo – individuati i cosiddetti fatti luoghi e circostanze nonché gli eventi lesivi ed il relativo nesso di causalità – possa poi incentrare l’attenzione sul problema reale verificando se e quale danno corporeo o psicologico ( od entrambi) si è ricevuto, e soprattutto “chi” è il soggetto inciso dal danno de quo al fine di poter procedere ad una giusta valutazione e commisurazione del tenore di indennizzo del danno patito in funzione della futura azione di causa.
In molteplici avvenimenti, difatti, va scisso il caso di malasanità Ospedaliera provocato da problematiche di carattere amministrativo – gestionale, da quello imputabile direttamente ad errore medico; ed è compito del Legale competente specificare ciò al cliente spegnendogli false aspettative o di converso accompagnandolo sulla corretta strada di richiesta di un risarcimento congruo.
Il ristoro da Malasanità ed il risarcimento danni da colpa medica sono argomento molto delicato per cui non sono sufficienti i consigli dell’amico o dell’infermiere di turno che segnali un giovane Avvocato bensì occorrono Professionisti esperti che agiscano di concerto con staff particolarmente attenti e qualificati che vanno dagli investigatori ai Medici legali.
Le modifiche introdotte dal D.L. n. 98/2013 (Decreto del Fare), convertito con modificazioni nella L. n. 98/2013, stabiliscono che un Avvocato deve tentare prima di tutto per il suo Cliente la mediazione che è obbligatoria, oltre che nei casi di responsabilità medica, anche nei casi di responsabilità sanitaria intesa come la responsabilità dei soggetti esercenti professioni sanitarie ossia per quelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da rapporti instaurati tra paziente e struttura sanitaria pubblica o privata.
Il legislatore prende atto ormai dell’evoluzione giurisprudenziale in materia e della sostanziale equiparazione, sotto il profilo della responsabilità nei confronti del paziente, fra la prestazione del medico e quella della struttura sanitaria sul presupposto che il rapporto che si instaura tra costoro deve qualificarsi alla stregua di un contratto d’opera professionale. Pertanto, anche la responsabilità dell’ente ospedaliero o clinico, dovendo considerarsi come disciplinata dalle norme che regolano la responsabilità professionale medica, è stata correlata alla disposizione di cui all’art. 2236 c.c.
In questo modo, oltre alla classica responsabilità del medico quale prestatore d’opera intellettuale nei confronti del paziente vengono ricondotte nell’ambito della mediazione obbligatoria quelle fattispecie che attengono a prestazioni proprie delle strutture sanitarie inquadrate dalla giurisprudenza di legittimità nel c.d. rapporto da contatto sociale e nei contratti di spedalità.
Col rapporto da contatto sociale si fa riferimento a tutti quei casi in cui l’ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato ricoverato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un dottore che operi all’interno della struttura sanitaria.
In tale fattispecie, l’obbligazione del medico, ancorché non fondata su contratto e connotata dall’affidamento che il malato pone nella professionalità dell’esercente una professione protetta, ha natura contrattuale e tale natura viene individuata non con riferimento alla fonte dell’obbligazione, ma al contenuto del rapporto.
Per quanto attiene, invece, al contratto di spedalità si fa riferimento alle modalità di gestione e di organizzazione delle cure mediche ed alla circostanza che i servizi erogati dalla struttura sanitaria sono di fatto distinti ed ulteriori rispetto a quelli del personale clinico.
La giurisprudenza di legittimità, nel delineare questa nuova figura contrattuale, ha messo in luce oltre alla principale prestazione di cura del paziente erogata dalla struttura sanitaria anche tutta una serie di altri servizi (l’alloggio, l’alimentazione, gli impianti e le attrezzature cliniche, le risorse umane sanitarie e non) che concorrono in modo complesso ed unitario a garantire il risultato finale e da cui possono derivare, nei confronti dei pazienti, responsabilità della struttura sanitaria che prescindono dall’attività del personale medico.