PROBLEMI CON I PORTIERI NEGLI STABILI – LICENZIAMENTI
Per quesiti e domande al nostro legale inviare una mail a:
redazione@ilsudonline.it oppure ilsudonline@gmail.com
*******
Un Fabbricato con Condominio , come datore di lavoro, può assumere o licenziare personale. Ed a pieno titolo rientra “il portiere” .
Un lettore chiede se è possibile licenziare un dipendente del condominio, perché non è più ritenuto essenziale utile o addirittura è divenuto insostenibile come costo .
Prima di ogni decisione occorre che un l’Amministratore convochi una assemblea condominiale alla quale partecipi un avvvocato esperto di diritto condominiale e spieghi i pro ed i contra, esamini fatti luoghi e circostanze e dia il corretto parere professionale in merito illustrando le procedure da seguirsi i costi e le spese cui il condominio andrà in contro come liquidazione tfr e spese accessorie. Fatto questo e convinti i condomini entriamo nel merito di alcuni aspetti.
Partiamo dall’inquadramento professionale: il rapporto è regolato dal «collettivo nazionale per i dipendenti da proprietari di fabbricati» (Ccnl).
Sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo (Cassazione, sentenza 88/2002), per l’abolizione del servizio è necessario che l’assemblea, in seconda convocazione, decida con la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore complessivo dell’edificio.
Ed Ancora se il servizio è contemplato nel regolamento condominiale, questo deve essere modificato (Cassazione, sentenza 3708/95): la variazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza stabilita dall’articolo 1136, comma 2, del Codice civile.
Fatti questi passaggi, la conseguenza diretta della eliminazione del servizio è il licenziamento del portiere per «giustificato motivo oggettivo». Per ciò che concerne i preavvisi, tutto dipende dal contratto applicato. Secondo l’articolo 114 del Ccnl Confedilizia, il datore di lavoro deve dare al portiere un preavviso scritto di 12 mesi; il lavoratore che usufruisce dell’alloggio di servizio, a sua volta, deve riconsegnarlo al datore di lavoro allo scadere del termine di preavviso. Per il Ccnl Federproprietà-Confappi e per altri, invece, il termine previsto è di 6 mesi. Il discorso cambia se il licenziamento non dipende dalla chiusura della portineria ma da comportamenti negligenti (individuati nell’ambito del contratto collettivo o di quello individuale) o gravi inadempimenti del dipendente. La procedura di licenziamento è prevista dall’articolo 2 della legge 108/1990: l’amministratore (autorizzato dall’assemblea, che delibera con le maggioranze ordinarie) comunica la decisione al diretto interessato per iscritto, indicando il preavviso. Entro 15 giorni il portiere può chiedere i motivi. Il condominio ha 7 giorni di tempo per rispondere, sempre per iscritto. Per rendere efficace il licenziamento, è necessario comunicare al dipendente la delibera assembleare di licenziamento (Cassazione, sentenza 14949/2000). Se il portiere non usufruisce dell’alloggio, è sufficiente un preavviso di 45 giorni, che sale a tre mesi (con lettera raccomandata) se utilizza una casa all’interno dello stabile, con decorrenza dal primo o dal sedicesimo giorno di ogni mese.